Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare per iscritto all’impresa:
- i reclami relativi al rapporto contrattuale, alla gestione dei sinistri e, in generale, ai prodotti ed ai servizi offerti dall’impresa;
- i reclami riguardanti i comportamenti dell’intermediario e dei dipendenti e collaboratori di cui si avvale, compresi gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI che eventualmente collaborano con l’intermediario stesso nell’ambito dei rapporti di libera collaborazione di cui all’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.
Il reclamo può essere inoltrato:
PER COMPAGNIA ITAS:
al Servizio Reclami del Gruppo ITAS Assicurazioni, Piazza delle Donne Lavoratrici 2 - 38123 Trento; fax 0461.891840; e-mail: reclami@gruppoitas.it
PER COMPAGNIA ZURICH INSURANCE PLC:
per posta: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano; fax: 02.2662.2243; email: reclami@zurich.it; PEC: reclami@pec.zurich.it
PER COMPAGNIA ALLIANZ:
casella mail: reclami@allianz.it, Lettera indirizzata a Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti – C.so Italia 23 - 20122 Milano.
PER COMPAGNIA UCA:
Ufficio Relazioni con la Clientela – Servizio Reclami - Piazza San Carlo n° 161 10123 TORINO – Tel. 011.09.206.41 – Fax 011.562.15.63 oppure 19835740 - e mail: reclami@ucaspa.com – PEC: reclamiuca@legalmail.com
PER COMPAGNIA AWP P&C S.A.:
Posta ordinaria: AWP P&C S.A. - Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Qualità Casella Postale: 333 - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano; Posta elettronica: quality@allianz-assistance.it; Fax: +39 02 26 62 4008
Il reclamo eventualmente inoltrato all’intermediario è da quest’ultimo trasmesso all’impresa per la gestione ed il riscontro al reclamante.
Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, salva - nel caso dei reclami riguardanti il comportamento dell’intermediario, come sopra definiti - l’applicazione dell’ulteriore termine di 15 giorni, al fine di ottenere le integrazioni istruttorie dall’intermediario stesso.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto della risposta ricevuta o non abbia ricevuto riscontro nel termine massimo di cui sopra, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, a mezzo posta (Via del Quirinale, 21 -00187 Roma) o fax (06.42.133.745 o 06.42.133.353), allegando copia del reclamo presentato all’intermediario e dell'eventuale riscontro.
Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito www.ivass.it al link “Come presentare un reclamo”.
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fermo restando il diritto di interessare della questione l’Autorità Giudiziaria o l’IVASS, con le modalità sopra indicate, il reclamante potrà scegliere di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale di seguito riportati.
- Mediazione finalizzata alla conciliazione: per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, è possibile ricorrere alla procedura istituita dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Per avviarla occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione (il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
- Negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite: è possibile attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato di fiducia (D.L. 12 settembre 2014 n. 132). In tal caso le parti sottoscrivono un accordo con cui convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato.
- Conciliazione paritetica: è possibile ricorrere a tale procedura per i soli sinistri R.C. Auto in cui la richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000, e qualora ne sussistano i presupposti, rivolgendosi ad una delle Associazioni che hanno aderito all’accordo con ANIA istitutivo di tale procedura (www.ania.it - sezione Servizi/Procedura di conciliazione R.C. Auto).
- Arbitrato: le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).